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Sez. 3, Sentenza n. 3051 del 27/08/1969 (Rv. 342965 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342965-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE - CONDIZIONI.*

Ai sensi della prima parte dell'art 369 cod proc civ il ricorso per Cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e proposto l'inosservanza di tale termine determina la improcedibilita del ricorso. Dalla regolare notificazione del ricorso e dal rituale deposito del controricorso, a norma dell'art 370 cod proc civ, sorge a favore della parte resistente, nonostante la improcedibilita del ricorso per mancato deposito dello stesso, il diritto al rimborso delle spese erogate e degli onorari corrispondenti ai fini della propria difesa. (Conf 4008-68, massima n 337597 3700-68, massima n 337010).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)