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Sez. U, Ordinanza n. 22818 del 24/10/2006 (Rv. 592101 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Inammissibilità dell'istanza - Conseguenze - Decisione della questione di giurisdizione dibattuta anche dalla controparte nel controricorso - Legittimità - Condizioni - Richiesta di pronuncia sulla giurisdizione formulata dal resistente in via principale ed esclusiva - Necessità.
Stato
decisa il 2006-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592101-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, l'istanza di controparte che può surrogare quella, non ammissibile, del ricorrente ai fini della pronuncia sulla giurisdizione è soltanto quella formulata dal resistente in via principale ed esclusiva; pertanto, non è riferibile un atteggiamento processuale di tal fatta alla parte che, in via principale, abbia eccepito l'inammissibilità del ricorso, richiedendo, ma soltanto in via subordinata, la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)