Sez. U, Sentenza n. 6962 del 26/07/1994 (Rv. 487532 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Inammissibilità dell'istanza - Conseguenze - Decisione della questione di giurisdizione dibattuta anche dalla controparte nel controricorso - Legittimità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Stante la peculiare natura dell'istanza di regolamento di giurisdizione, che non è un mezzo d'impugnazione e non presuppone una situazione di soccombenza, ma è uno strumento esperibile indifferentemente da ciascuna delle parti, l'inammissibilità della istanza proposta da una di esse (per la mancanza, nella specie, della procura speciale all'avvocato che ha sottoscritto l'istanza) non preclude alla Suprema Corte la decisione della questione di giurisdizione ove, la controparte, in sede di controricorso, non abbia dedotto l'inammissibilità dell'istanza predetta, ma abbia preso posizione sulla questione medesima, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo perché sia pronunciata la decisione al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)