Sez. U, Sentenza n. 4001 del 05/07/1982 (Rv. 421962 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - ATTO STIPULATO DAI COMPROPRIETARI "PRO INDIVISO" DI UN'AREA EDIFICABILE PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO CON DETERMINAZIONE DELLE PORZIONI SPETTANTI A CIASCUNO MEDIANTE CONCESSIONE "AD AEDIFICANDUM" - AGEVOLAZIONI EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - ATTO STIPULATO DAI COMPROPRIETARI "PRO INDIVISO" DI UN'AREA EDIFICABILE PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO CON DETERMINAZIONE DELLE PORZIONI SPETTANTI A CIASCUNO MEDIANTE CONCESSIONE "AD AEDIFICANDUM" - AGEVOLAZIONI EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Qualora i comproprietari "pro indiviso" di un'area edificabile stabiliscano la costruzione di un fabbricato condominiale, con Determinazione delle porzioni di spettanza di ciascuno, mediante una reciproca concessione "ad aedificandum", costitutiva cioè di reciproci diritti di superficie, il relativo contratto, in quanto non riconducibile fra gli "Atti di acquisto necessari per la realizzazione di abitazioni (non di lusso)", non può beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408 per l'incremento delle costruzioni edilizie (salva restando la loro applicabilità al negozio di acquisto dell'area). (V 2783/75, mass n 376799).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1117, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)