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Sez. L, Sentenza n. 2388 del 06/04/1983 (Rv. 427239 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICHE - RICEVITORI DI PRIMA CATEGORIA ED AGENTI - CONFIGURABILITÀ - CRITERI RISPETTIVI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CASSA E RISCOSSIONE CON LA RELATIVA RESPONSABILITÀ - CONNOTATO PRECIPUO E CARATTERIZZANTE DEI PRIMI - COMPITI MERAMENTE ACCESSORI DI CONTABILITÀ E DI CASSA AGGIUNTI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI D'ISTITUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427239-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICHE - RICEVITORI DI PRIMA CATEGORIA ED AGENTI - CONFIGURABILITÀ - CRITERI RISPETTIVI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CASSA E RISCOSSIONE CON LA RELATIVA RESPONSABILITÀ - CONNOTATO PRECIPUO E CARATTERIZZANTE DEI PRIMI - COMPITI MERAMENTE ACCESSORI DI CONTABILITÀ E DI CASSA AGGIUNTI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI D'ISTITUTO - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 6 del C.C.n.L. 21 aprile 1940 per i dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo, la qualifica di ricevitore di prima categoria spetta all'impiegato addetto a servizi amministrativi di cassa e riscossione pur se conservi le normali funzioni di sorveglianza e di accertamento, mentre l'art. 313 del R.d. 30 aprile 1936 n. 1138 individua la categoria degli "agenti", distinguendola da quelle degli impiegati, considerati come addetti a mansioni interne amministrative, per l'affidamento dei servizi d'istituto (accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte) oltre che di quelli di vigilanza e scoperta delle trasgressioni, con la conseguenza che l'attività amministrativa di cassa e riscossione, con la relativa responsabilità, costituisce il connotato precipuo e caratterizzante della posizione di lavoro propria del ricevitore, che è, invece, da escludere allorché all'Esercizio dei servizi di istituto si aggiungano compiti meramente accessori di contabilità e di cassa (nella specie espletati senza adeguata conoscenza delle Disposizioni legislative e regolamentari in tema di riscossione d'imposte di consumo e senza responsabilità nell'esame delle pratiche affidate al dipendente che, in base a queste provvedeva a riscuotere l'imposta pagata in meno e a rimborsare quella pagata in più). (V 2684/80, mass n 406463).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 313, Contr. Coll. 21/04/1940 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)