Sez. 2, Sentenza n. 10 del 09/01/1973 (Rv. 361754 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO - PRESUNZIONE DI REVOCA - FONDAMENTO - DISTRUZIONE PER CAUSE NATURALI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - ONERE PROBATORIO DELLA CAUSA NATURALE - INCIDENZA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO - PRESUNZIONE DI REVOCA - FONDAMENTO - DISTRUZIONE PER CAUSE NATURALI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - ONERE PROBATORIO DELLA CAUSA NATURALE - INCIDENZA.*
L'art 684 cod civ - secondo cui il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo - configura una fattispecie di revoca del testamento a struttura negoziale, in cui la volonta del testatore di revocare il testamento e presunta al verificarsi di alcuno degli eventi (distruzione, lacerazione, cancellazione) tassativamente indicati dalla norma. Tale presunzione di volonta, essendo fondata sulla considerazione che gli eventi anzidetti sono normalmente riconducibili all'attivita materiale ed all'intento del testatore di revocare il testamento, viene meno quando i medesimi eventi trovino la loro causa in un fatto naturale. La prova di quest'ultimo deve essere fornita da chi intende avvalersi del testamento. (V 1524/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 684
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)