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Sez. 2, Sentenza n. 27395 del 28/12/2009 (Rv. 610983 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO | Natura di comportamento concludente - Sussistenza - Limite della prova contraria - Esistenza di due originali - Distruzione di uno solo di essi - Applicabilità dell'art. 684 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610983-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

A norma dell'art. 684 cod. civ., la distruzione del testamento olografo si configura come un comportamento concludente avente valore legale, sia in ordine alla riconducibilità della distruzione al testatore, sia in ordine all'intenzione di quest'ultimo di revocare il testamento, salva la prova contraria in ordine all'assenza di un'effettiva volontà di revoca; ove, peraltro, il testamento olografo sia stato redatto in due originali, la distruzione, da parte del testatore, di uno solo di essi - comportando la permanenza di un originale non distrutto - non rientra nell'ambito di operatività dell'art. 684 cod. civ. e non consente di applicare la relativa presunzione, potendo la distruzione verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 684, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)