Sez. 1, Sentenza n. 4006 del 22/04/1999 (Rv. 525625 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Reati comportanti lesioni alla persona - "Vis attractiva" ex art. 221 e 222 cod. strada - Portata - Ritiro della patente e sospensione cautelare - Potere del Prefetto - Sussistenza - Presupposti - Proscioglimento in sede penale per mancanza di querela in relazione al reato di lesioni personali - Irrilevanza - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In tema di violazioni amministrative connessi a reati commessi in relazione alla circolazione stradale da cui sono derivati danni alla persona, gli artt. 221 e 222 cod. strada dispongono la "vis attractiva" del giudice penale, al quale pertanto è rimesso anche l'accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni, anche accessorie, senza che, peraltro, dette sanzioni perdano la propria autonomia rispetto al sistema penale, tant'è che è prevista una riespansione dei poteri del Prefetto in ordine ad esse, qualora vengano meno per qualsiasi causa (eccetto che per morte del reo) le condizioni per l'intervento del giudice penale, la cui funzione deve quindi ritenersi di mera supplenza; ne consegue che il Prefetto conserva i propri poteri anche in relazione alla misura cautelare del ritiro della patente in ogni caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale siano derivate lesioni personali, indipendentemente dagli sviluppi in concreto assunti dal relativo procedimento penale con riguardo agli istituti che lo regolano, e perciò anche nell'ipotesi in cui in quella sede sia intervenuto il proscioglimento dell'imputato per mancanza di una condizione di procedibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 221, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 221, Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222, Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223, Cod. Strada art. 224 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)