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Sez. 2 - , Ordinanza n. 5846 del 27/02/2023 (Rv. 667009 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Violazione del codice della strada - Infrazione connessa ad un procedimento penale pendente al tempo dell’elevazione del verbale di contestazione - Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa - In capo all'amministrazione - Esclusione - In capo al giudice penale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667009-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di violazione del codice della strada, in caso di infrazione connessa ad un procedimento penale pendente al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, ove la predetta infrazione costituisca l'antecedente logico per l'esistenza del reato, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa il giudice penale, in forza degli artt. 24 della l. n. 689 del 1981 e 221 del codice della strada. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva riconosciuto l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione amministrativa nonostante che, al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, fosse ancora pendente il procedimento penale a carico dell'autore dell'infrazione, essendo stata proposta opposizione all'archiviazione.)

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Cod. Strada art. 221, Cod. Strada art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)