Sez. L, Sentenza n. 6036 del 02/12/1985 (Rv. 443176 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DEL RAPPRESENTANTE O VIAGGIATORE DI COMMERCIO O PIAZZISTA - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO DI RAPPRESENTANZA, AGENZIA O SIMILI - DISTINZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DEL RAPPRESENTANTE O VIAGGIATORE DI COMMERCIO O PIAZZISTA - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO DI RAPPRESENTANZA, AGENZIA O SIMILI - DISTINZIONE - CRITERI.*
Gli elementi fondamentali che distinguono il rapporto subordinato del rappresentante o viaggiatore di commercio (o piazzista) dal rapporto di lavoro autonomo di rappresentanza, Agenzia (et similia) sono costituiti dall'Obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore; dalla Mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela; dall'itinerario prestabilito dall'imprenditore stesso; dal rischio a carico del datore di lavoro; dalla Mancanza di un proprio ufficio o di una propria organizzazione e dall'uso di quella del datore di lavoro; dalla prestazione esclusiva, o almeno prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell'imprenditore; mentre l'esistenza d'istruzioni e l'Obbligo correlativo di assecondarle non è di per sè, elemento decisivo per la qualificazione del rapporto concernente un lavoratore la cui attività si svolga in modo autonomo nei confronti della ditta preponente. (Conf 573/84, mass n 432809).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)