Sez. L, Sentenza n. 573 del 23/01/1984 (Rv. 432809 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - RAPPORTO IMPIEGATIZIO SUBORDINATO DEL RAPPRESENTANTE O VIAGGIATORE DI COMMERCIO E RAPPORTO AUTONOMO DI RAPPRESENTANZA, AGENZIA E SIMILI - ELEMENTI DISTINTIVI - ESISTENZA DI ISTRUZIONI E OBBLIGO CORRELATIVO DI ASSECONDARLI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - RAPPORTO IMPIEGATIZIO SUBORDINATO DEL RAPPRESENTANTE O VIAGGIATORE DI COMMERCIO E RAPPORTO AUTONOMO DI RAPPRESENTANZA, AGENZIA E SIMILI - ELEMENTI DISTINTIVI - ESISTENZA DI ISTRUZIONI E OBBLIGO CORRELATIVO DI ASSECONDARLI - IRRILEVANZA.*
Gli elementi fondamentali che distinguono il rapporto impiegatizio subordinato - che avvince il rappresentante o viaggiatore di commercio (o piazzista) all'imprenditore - dai rapporti autonomi di rappresentanza, Agenzia e simili sono costituiti dall'Obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore; dalla Mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela; dall'itinerario prestabilito dall'imprenditore stesso; dal rischio a carico del datore di lavoro; dalla Mancanza di un proprio ufficio o di una propria organizzazione e dall'uso di quella del datore di lavoro; dalla prestazione esclusiva, o almeno prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell'imprenditore. L'esistenza di istruzioni e l'Obbligo correlativo di assecondarle non è invece, di per sè, elemento decisivo per la qualificazione del rapporto concernente un lavoratore la cui attività si svolga in modo autonomo nei confronti della ditta preponente. (V 3217/81, mass n 413788; (V 1405/75, mass n 374957; (V 2182/63, mass n 263328).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)