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Sez. 5, Sentenza n. 14533 del 03/10/1978 Ud. (dep. 20/11/1978) Rv. 140414 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DEFINIZIONE GIURIDICA PIU GRAVE DEL FATTO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'AMNISTIA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140414-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DEFINIZIONE GIURIDICA PIU GRAVE DEL FATTO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'AMNISTIA - LEGITTIMITA.*

La Corte di Cassazione, anche se ricorrente sia il solo imputato, puo dare la esatta definizione giuridica del fatto, salvo il divieto di reformatio in peius; pertanto quando nel fatto contestato viene ravvisato un reato piu grave di quello ritenuto nella sentenza impugnata e, a differenza di quest'ultimo, non compreso in un provvedimento di amnistia, la Corte di Cassazione puo escludere l'applicazione di tale beneficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)