Sez. L, Sentenza n. 673 del 24/01/1991 (Rv. 470640 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità | In genere - Diritto al trattamento speciale di disoccupazione ex artt. 8, primo comma, e 9 legge n. 1115 del 1968 - Presupposto - Periodo di almeno tredici settimane o di un trimestre di lavoro retribuito - Computo - Criteri - Periodi di assenza per malattia o per ferie - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità
Il periodo di almeno tredici settimane o di un trimestre di lavoro retribuito, alla cui sussistenza (in concorso con le altre condizioni richieste dalla stessa norma) l'art. 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968 n. 1115 subordina il diritto al trattamento speciale di disoccupazione previsto dallo stesso articolo e dal successivo art. 9, deve essere computato - alla stregua di un'interpretazione testuale, logica e sistematica di tale normativa - tenendo conto anche dei periodi di assenza per malattia (in relazione al quale, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., sussiste a favore del lavoratore il diritto - nei limiti del comporto - alla conservazione del posto ed al trattamento economico) e per ferie (in relazione al quale l'art. 2109 cod. civ. stabilisce il diritto alla retribuzione, non più condizionato - in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 1963 - ad un anno d'ininterrotto servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)