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Sez. L, Sentenza n. 684 del 21/01/1995 (Rv. 489810 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE | Trattamento speciale ex art. 8 legge n. 1115 del 1968 - Condizioni - Periodo di cassa integrazione - Computabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489810-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE

In mancanza di un'espressa previsione legislativa della sua parificazione al lavoro effettivo, il periodo di cassa integrazione, in quanto periodo non effettivamente lavorato, non è computabile ai fini del requisito (almeno tredici settimane o un trimestre di lavoro retribuito) necessario, ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968 n. 1115, per la fruizione del trattamento speciale di disoccupazione previsto da tale articolo.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)