Sez. 5, Sentenza n. 14209 del 28/07/2004 (Rv. 575013 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Requisito della "novità" dell'iniziativa - Esplicitazione formale - Necessità - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
Ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esenzione decennale dall'IRPEG, ai sensi dell'art. 105 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (nonché dell'art. 14 l. primo marzo 1986, n. 64), è necessaria l'esplicitazione formale dello scopo sociale, in modo che la "novità" della iniziativa produttiva sia documentalmente riconoscibile, senza che, peraltro, sia necessaria la dimostrazione dell'attivazione in concreto di un opificio tecnicamente organizzato, come è invece previsto, ai fini dell'esenzione ILOR, dagli artt. 101 e 102 d.P.R. cit.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 102, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)