Sez. 5, Sentenza n. 15391 del 05/12/2001 (Rv. 550887 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione dall'IRPEG ex art. 14 della legge n. 64 del 1986 - Condizioni - Presenza di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato - Necessità - Esclusione - Espressa previsione nell'atto costitutivo della società dell'intento di realizzare l'attività nei territori del Mezzogiorno - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie, per beneficiare della riduzione alla metà dell'IRPEG, prevista dall'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, poi divenuta esenzione totale ex art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, non è necessario che l'impresa abbia uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato (a differenza dell'esenzione dall'ILOR di cui agli artt. 101 e 102 del citato d.P.R.), ma sono sufficienti la costituzione di essa in forma societaria e la novità dell'iniziativa produttiva; né è richiesta l'espressa previsione nell'atto costitutivo della società dell'intento di realizzare l'attività nei territori suindicati.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)