Sez. 4, Sentenza n. 1295 del 12/04/1995 Cc. (dep. 13/05/1995) Rv. 201652 - 01
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti | Proscioglimento nel merito con una delle formule indicate dall'art. 314 cod. proc. pen. - Proscioglimento ex art. 530, comma secondo cod. proc. pen. - Effetto preclusivo - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti
Il diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ha quale presupposto la pronuncia di una sentenza di proscioglimento con una delle formule indicate dall'art. 314 cod. proc. pen.; il fatto che il proscioglimento sia stato pronunciato ai sensi dell'art. 530 n. 2 cod. proc. pen. non ha alcun effetto preclusivo alla valutazione del diritto all'eventuale indennizzo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)