Sez. 4, Sentenza n. 22924 del 30/03/2004 Cc. (dep. 14/05/2004) Rv. 228791 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Assoluzione - Sentenza emessa ai sensi del primo e del secondo comma del'art.530 cod. proc. pen. - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
Il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita spetta a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell'art.314 cod. proc. pen. e a tal riguardo non ha rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l'assoluzione sia stata pronunziata ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.530 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)