Sez. 5, Sentenza n. 3230 del 17/02/2005 (Rv. 579422 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Omessa indicazione del luogo di esecuzione della notifica - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE
In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributari (alla quale si applica, salvo espresse eccezioni, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disciplina sulle notificazioni nel processo civile), poichè la relazione di notificazione accede, di norma, all'atto notificato, deve presumersi, in assenza di annotazioni difformi, che la notificazione sia stata effettuata nel luogo che risulti menzionato nel contesto dell'atto stesso (che va esaminato nella sua interezza, a partire dalla intestazione), con la conseguenza che l'omessa indicazione, nella relazione, di tale luogo non determina nullità della notificazione - non comminata dall'art. 160 cod. proc. civ. -, ma mera irregolarità formale, ove colmabile con riferimento alle risultanze dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)