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Sez. 3, Sentenza n. 146 del 18/01/1974 (Rv. 367722 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - DISCIPLINA - POTERI DEL DIFENSORE - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367722-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - DISCIPLINA - POTERI DEL DIFENSORE - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La rinuncia ad una domanda e compresa nella fattispecie legale prevista dall'art 184 cod proc civ e non in quella dell'art 306 cod proc civ; essa rientra nei poteri processuali del procuratore dell'attore, e non richiede accettazione della controparte, allorche si tratti di un cumulo alternativo di domande che, sebbene formalmente distinte per il petitum e la causa petendi, tendono sostanzialmente al medesimo risultato economico. (V 2773'69, mass n 342503).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)