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Sez. 1, Sentenza n. 2773 del 23/07/1969 (Rv. 342503 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - ALLA DOMANDA - RINUNZIA A CAPI DELLA DOMANDA - DISCIPLINA EX ART. 184 COD. PROC.CIV. - CONSEGUENZE - REGOLAMENTO DELLE SPESE - NORMATIVA DELL'ART. 310 COD.PROC.CIV. - INAPPLICABILITA - ACCERTAMENTO DELLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE RINUNZIATE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342503-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - ALLA DOMANDA - RINUNZIA A CAPI DELLA DOMANDA - DISCIPLINA EX ART. 184 COD. PROC.CIV. - CONSEGUENZE - REGOLAMENTO DELLE SPESE - NORMATIVA DELL'ART. 310 COD.PROC.CIV. - INAPPLICABILITA - ACCERTAMENTO DELLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE RINUNZIATE - NECESSITA.*

La rinunzia a singoli capi di domanda rientra nella fattispecie prevista dall'art. 184 cod.proc.civ. e non in quella dell'art. 306 dello stesso codice. Pertanto, rispetto ad essa non trova applicazione la norma dell'art. 310 del detto codice, secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, e, permanendo un contrasto tra le parti circa l'Onere delle spese, il giudice deve accertare la fondatezza delle domande ed eccezioni rinunciate, ossia stabilire quale sarebbe stato l'esito del giudizio se non vi fosse stata la rinuncia, al fine della decisione sulle spese. (V. 2733-67, massima n. 330241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)