diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 5192 del 07/03/2026 (Rv. 677361-01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE | Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile - Condizioni - Assenza del titolo - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677361-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE

Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, occorre la ricorrenza del duplice requisito del carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e della natura pubblica del bene oggetto della gestione, restando, invece, irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, in quanto il relativo rapporto può modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla azione di responsabilità degli amministratori dell'ASUC - Amministrazione Separata Usi Civici - di un Comune, nella gestione di beni soggetti ad uso civico in re propria, trattandosi di ente con personalità di diritto privato e di beni in proprietà collettiva, in relazione ai quali vengono in considerazione diritti soggettivi di natura privata).

Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST., Legge 20/11/2017 num. 168 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)