Sez. U, Ordinanza n. 19452 del 15/07/2024 (Rv. 671754-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Azione di responsabilità nei confronti di soggetto privato - Giurisdizione ordinaria o contabile - Criteri di riparto - Rapporto di servizio pubblico - Rilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
L'azione di responsabilità nei confronti di un soggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ove sussista un rapporto di servizio, in virtù del quale il primo sia stato temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. per lo svolgimento di un'attività o un servizio di interesse pubblico, configurandosi, invece, la giurisdizione ordinaria nel diverso caso in cui si assuma che il danno derivi dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del privato, quale controparte contrattuale della P.A. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria la domanda risarcitoria nei confronti di una società titolare di una concessione di cava e del suo legale rappresentante, in relazione all'omesso versamento del canone comunale e della tassa sul trasporto dei marmi, sul presupposto della qualificazione di questi ultimi alla stregua di obbligazioni contrattuali estranee a un rapporto di servizio, siccome tendenti a indennizzare il mancato sfruttamento del bene pubblico da parte della P.A.).
Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 62, Legge Reg. Toscana 25/03/2015 num. 35 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)