Sez. 1, Sentenza n. 7188 del 02/08/1994 (Rv. 487621 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Avviso d'accertamento ai fini I.R.P.E.F. - Aliquota minima e massima applicata - Mera indicazione - Tabella delle aliquote allegata ad un testo normativo di non immediata applicazione - Generico richiamo - Conseguenze - Nullità dell'accertamento - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO
L'avviso di accertamento ai fini I.R.P.E.F., il quale contenga solo l'indicazione dell'aliquota minima e massima applicata ed il generico richiamo alla tabella delle aliquote allegata ad un testo normativo di non immediata applicazione, o perché integrata da altra norma o perché modificata da successiva norma a sua volta non richiamata nell'avviso, viola il principio di precisione e chiarezza delle "indicazioni" che è alla base del precetto dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella funzione di tutela del diritto di immediato ed agevole controllo che al contribuente deve essere consentito ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal comma terzo dello stesso articolo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)