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Sez. 2, Sentenza n. 12281 del 16/11/1992 (Rv. 479566 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Legittimazione | Del condomino dissenziente o assente - Riferimento alle azioni di annullamento - Legittimazione di chiunque vi abbia interesse - Riferimento alle azioni di nullità - Legittimazione del condomino consenziente - Inclusione.
Stato
decisa il 1992-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479566-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Legittimazione

L'art. 1137 cod. civ., che riconosce al singolo condomino il diritto di impugnare le deliberazioni dell'assemblea solo se dissenziente o assente, si riferisce alle azioni di annullamento e non a quelle di nullità, che, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., possono essere proposte da chiunque vi abbia interesse ed anche dal condomino, quindi, che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione della delibera impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)