Sez. 2, Sentenza n. 14037 del 14/12/1999 (Rv. 532175 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE | Azioni di annullamento ed azioni di nullità - Differenze - Delibere annullabili - Legittimazione all'impugnazione del solo condomino assente o dissenziente - Delibere nulle - Legittimazione anche del condomino consenziente.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE
In tema di impugnazioni di delibere dell'assemblea condominiale, mentre la relativa annullabilità può essere fatta valere dal solo condomino assente o dissenziente, la nullità di esse (nella specie, delibera di modifica a maggioranza di una tabella millesimale contrattualmente approvata) può legittimamente essere fatta valere, nei confronti dell'amministratore di condominio, unico legittimato passivo, anche dal condomino che abbia espresso voto favorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)