Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 08/03/2001 (Rv. 544596 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Iscrizione all'albo professionale - Deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti su ricorso contro provvedimenti del Consiglio dell'Ordine Locale - Impugnazione - Legittimazione passiva del Consiglio Nazionale - Legittimazione del Consiglio Locale ad intervenire in via adesiva dipendente - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI
Nell'azione giudiziaria, che venga proposta, a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 1067/1953, per impugnare le deliberazioni amministrative rese in materia di iscrizione all'albo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti su ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine locale, così come per le altre ipotesi in cui i consigli nazionali professionali intervengano in via amministrativa in detta materia, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al Consiglio nazionale, non al Consiglio dell'ordine locale, salva restando la facoltà di quest'ultimo di intervenire in via adesiva dipendente, tenendo conto che il suddetto ricorso configura un ricorso gerarchico, sia pure di tipo improprio e che, di conseguenza, la determinazione del Consiglio Nazionale sostituisce ed assorbe quella del Consiglio Locale, integrando l'atto amministrativo oggetto di sindacato giurisdizionale.
Riferimenti normativi: DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)