Sez. 1, Ordinanza n. 45723 del 24/10/2003 Cc. (dep. 26/11/2003) Rv. 226035 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazioni - Cassazione - Limitazione del ricorso alla sola violazione di legge - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, nella parte in cui, limitando alla sola violazione di legge il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d'appello in materia di misure di prevenzione personale, esclude la sindacabilità del vizio di illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)