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Sez. 6, Sentenza n. 34021 del 23/05/2003 Cc. (dep. 08/08/2003) Rv. 226331 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso per cassazione - Limiti di ammissibilità - Violazione di legge - Sussistenza - Vizio di motivazione - Esclusione - Eccezione.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226331-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, in forza della generale disposizione dell'art. 4, comma decimo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)