Sez. 5 - , Sentenza n. 13372 del 01/07/2020 (Rv. 658349 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro su atti giudiziari - Presupposto del tributo - Atti giudiziari dichiarativi dell’estinzione del processo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, costituisce presupposto del tributo, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione, tra cui non rientrano i provvedimenti giurisdizionali che definiscono il processo senza entrare nel merito ovvero ne dichiarano l'estinzione per rinuncia, in quanto equiparabili, sotto il profilo fiscale, ai casi di estinzione del giudizio conseguente all'inattività delle parti perché idonei a determinare l'estinzione dell'intero processo e la conseguente caducazione di tutte le attività espletate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto dovuta l'imposta, benché il processo si fosse estinto per omessa riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di pronuncia di legittimità).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)