Sez. 6, Sentenza n. 5420 del 01/03/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169502 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - EFFICACIA - CONDIZIONI - CERTEZZA DELLA DATA DI RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA - DECRETO DI CITAZIONE - RISPETTO DEL TERMINE A COMPARIRE - PROVA - RICEVUTA DELLA RACCOMANDATA - NECESSITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - EFFICACIA - CONDIZIONI - CERTEZZA DELLA DATA DI RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA - DECRETO DI CITAZIONE - RISPETTO DEL TERMINE A COMPARIRE - PROVA - RICEVUTA DELLA RACCOMANDATA - NECESSITÀ.*
Ai fini dell'efficacia della notificazione fatta con la procedura di cui all'art. 169 cod. proc. pen., quale risulta dopo la parziale modificazione introdotta dalla legge n. 890 del 1982, occorre che vi sia la certezza della data del ricevimento della raccomandata, con cui l'ufficiale giudiziario ha dato comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale. Ne consegue che, nel caso di notifica di un decreto di citazione con la procedura di cui alla norma sopra indicata, per determinare il rispetto del termine di comparizione a giudizio, pur non essendo vietato dimostrare la data del ricevimento con altri mezzi, è necessario allegare agli Atti la ricevuta della raccomandata. (V mass n 157779, in generale; (V mass n 157962, Sezioni Unite).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)