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Sez. 3, Sentenza n. 2825 del 03/10/1972 (Rv. 360523 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - ASSISTENZA DEL CONSULENTE PER UN SINGOLO ATTO O PER TUTTO IL PROCESSO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1972-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360523-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - ASSISTENZA DEL CONSULENTE PER UN SINGOLO ATTO O PER TUTTO IL PROCESSO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Il consulente tecnico e un ausiliario del giudice, il quale puo farsi assistere da esso per il compimento di un singolo atto o per tutto il processo, quando ne ravvisi la necessita, il giudizio sulla sussistenza di tale necessita e rimesso esclusivamente al giudice che di tale ausilio intende avvalersi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)