Sez. 2, Sentenza n. 3187 del 24/11/1973 (Rv. 367007 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - IN GENERE - NOZIONE - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - DIFFERENZE RISPETTO ALLA 'PERIZIÀ PREVISTA NEL CODICE CIVILE ABROGATO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - IN GENERE - NOZIONE - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - DIFFERENZE RISPETTO ALLA 'PERIZIÀ PREVISTA NEL CODICE CIVILE ABROGATO.*
Mentre il codice di procedura civile del 1865 (art 252 e seguenti) metteva in evidenza il risultato dell'opera dei periti, cioe 'la perizià che considerava come uno dei mezzi di prova, il vigente codice di procedura civile considera, invece, l'opera del consulente come l'ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore; sicche la consulenza tecnica non va considerata una prova in se, ma costituisce un mezzo di controllo della prova, affidato ad un esperto dotato di particolare Competenza tecnica in materia, con conseguente possibilita per il giudice di dissentire dai risultati cui perviene il consulente. (V 2825/72, mass n 360523; 1728/71, mass n 352197; (V 2713/70, mass n 349175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Civ. Abrog. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)