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Sez. 3, Sentenza n. 4669 del 18/07/1981 (Rv. 415376 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO CON L'ATTO DI CITAZIONE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE PERSONALE DELL'ATTO - NECESSITA - EQUIPOLLENTI.*
Stato
decisa il 1981-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415376-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO CON L'ATTO DI CITAZIONE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE PERSONALE DELL'ATTO - NECESSITA - EQUIPOLLENTI.*

Affinche alla citazione introduttiva del giudizio possa essere ricondotto l'effetto sostanziale dell'Esercizio del diritto di riscatto, previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, e necessario che essa sia sottoscritta dalla parte personalmente o, almeno, contenga la procura a margine o in calce, postulando tale Forma la riferibilita alla parte del suo contenuto. E invece da escludere una tale efficacia qualora l'atto processuale (nella specie ricorso per sequestro) contenente la dichiarazione di riscatto sia sottoscritto solo dal difensore, investito della rappresentanza processuale della parte con precedente, distinto atto. (Conf 5551/79, mass n 402143; (Conf 5539/79, mass n 402125; (Conf 1245/78, mass n 390596, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)