Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 23/10/1979 (Rv. 402125 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DICHIARAZIONE DI RISCATTO CONTENUTA NELL'ATTO DI CITAZIONE - VALIDITA ED EFFICACIA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DICHIARAZIONE DI RISCATTO CONTENUTA NELL'ATTO DI CITAZIONE - VALIDITA ED EFFICACIA - CONDIZIONI.*
La citazione introduttiva del giudizio e un atto unilaterale recettizio, da cui possono derivare anche effetti sostanziali per l'attore che, rilasciando la procura in calce o a margine dell'atto, fa proprio il contenuto di questo, soddisfacendo nel contempo anche al requisito della sottoscrizione. Ne deriva che la dichiarazione di voler riscattare il fondo, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, e valida ed operante, pur se contenuta nella citazione introduttiva, sottoscritta dal procuratore legale cui sia stata conferita la procura nel modo sopra descritto. (Conf 1245/78, mass n 390596; (Conf 2729/77, mass n 386382).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)