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Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 23/10/1979 (Rv. 402125 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DICHIARAZIONE DI RISCATTO CONTENUTA NELL'ATTO DI CITAZIONE - VALIDITA ED EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402125-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DICHIARAZIONE DI RISCATTO CONTENUTA NELL'ATTO DI CITAZIONE - VALIDITA ED EFFICACIA - CONDIZIONI.*

La citazione introduttiva del giudizio e un atto unilaterale recettizio, da cui possono derivare anche effetti sostanziali per l'attore che, rilasciando la procura in calce o a margine dell'atto, fa proprio il contenuto di questo, soddisfacendo nel contempo anche al requisito della sottoscrizione. Ne deriva che la dichiarazione di voler riscattare il fondo, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, e valida ed operante, pur se contenuta nella citazione introduttiva, sottoscritta dal procuratore legale cui sia stata conferita la procura nel modo sopra descritto. (Conf 1245/78, mass n 390596; (Conf 2729/77, mass n 386382).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)