Sez. U, Sentenza n. 128 del 12/01/1988 (Rv. 456760 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE - IMPONIBILE DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DI SOCIETÀ DI CAPITALI - DETERMINAZIONE - PROBLEMI INERENTI ALLA QUALIFICAZIONE DI VERSAMENTI DEI SOCI, ALL'ONERE PROBATORIO E ALL'IDONEITÀ DEL SINGOLO ELEMENTO A FORNIRE LA PROVA - DEDUZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE - IMPONIBILE DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DI SOCIETÀ DI CAPITALI - DETERMINAZIONE - PROBLEMI INERENTI ALLA QUALIFICAZIONE DI VERSAMENTI DEI SOCI, ALL'ONERE PROBATORIO E ALL'IDONEITÀ DEL SINGOLO ELEMENTO A FORNIRE LA PROVA - DEDUZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di Determinazione dell'imponibile di ricchezza mobile a carico di società di capitali, i problemi inerenti alla qualificazione di versamenti dei soci come mutui ovvero conferimenti per aumenti di capitale, all'Onere della relativa prova ed alla idoneità del singolo elemento a fornire la prova medesima, pongono questioni di diritto, ovvero questioni di fatto ad esse strettamente connesse, e, pertanto, sono deducibili davanti alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in quanto esulano dalle questioni di fatto relative a "valutazione estimativa" (così come dalle questioni di "estimazione semplice", di cui alla precedente disciplina del contenzioso tributario). (V 393/85, mass n 438602).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)