Sez. 1, Sentenza n. 393 del 26/01/1985 (Rv. 438602 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - DENARO ANTICIPATO DAI SOCI DI SOCIETÀ PER AZIONI - NATURA DI FINANZIAMENTO O DI CONFERIMENTO PER AUMENTO DI CAPITALE - QUESTIONE DI MERA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - DENARO ANTICIPATO DAI SOCI DI SOCIETÀ PER AZIONI - NATURA DI FINANZIAMENTO O DI CONFERIMENTO PER AUMENTO DI CAPITALE - QUESTIONE DI MERA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ad un'esposizione debitoria di società per azioni, correlata ad esborsi di denaro anticipato dai soci, la questione dell'accertamento se gli esborsi medesimi abbiano natura di finanziamento o di conferimento per aumento di capitale, al fine dell'individuazione o meno di un reddito assoggettabile ad imposizione (nella specie, imposta di ricchezza mobile, ai sensi e nel vigore dell'art. 86 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), esula dalla mera valutazione estimativa, in quanto investe la qualificazione giuridica di un fatto, per accertare se lo stesso integri la fattispecie impositiva, e, pertanto, non resta sottratta alla cognizione della commissione tributaria centrale, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636. (V 5960/83, mass n 430784).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)