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Sez. 2, Sentenza n. 2319 del 07/10/1967 (Rv. 329543 - 01)

SERVITU DI USO PUBBLICO - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - PRESUPPOSTI - COMUNITA DI PERSONE TITOLARI UTI CIVES DI INTERESSI DI CARATTERE GENERALE - PUBLICA UTILITAS - REALIZZAZIONE DI FINALITA DI PUBBLICO INTERESSE - IDONEITA DEL BENE AL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZA COMUNE E DI UNA COLLETTIVITA INDETERMINATA DI CITTADINI - USO LIMITATO A SINGOLI UTENTI QUALIFICATI RISPETTO AL BENE - DIRITTO REALE PUBBLICO DI GODIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329543-01

SERVITU DI USO PUBBLICO - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - PRESUPPOSTI - COMUNITA DI PERSONE TITOLARI UTI CIVES DI INTERESSI DI CARATTERE GENERALE - PUBLICA UTILITAS - REALIZZAZIONE DI FINALITA DI PUBBLICO INTERESSE - IDONEITA DEL BENE AL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZA COMUNE E DI UNA COLLETTIVITA INDETERMINATA DI CITTADINI - USO LIMITATO A SINGOLI UTENTI QUALIFICATI RISPETTO AL BENE - DIRITTO REALE PUBBLICO DI GODIMENTO - ESCLUSIONE.*

La servitu di uso pubblico ha natura di diritto privato di godimento, costituito su di un fondo privato a vantaggio della collettivita dei cittadini - per il conseguimento di fini di pubblico interesse - (art.825 cod.civ.) corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali detta servitu, a differenza di quella prediale di natura privata, presuppone, dal lato attivo, una comunita di persone che, se pure non organizzate in ente pubblico territoriale, si presenti tuttavia come una collettivita indeterminata di individui, considerati non uti singuli, ma uti cives, e cioe quali titolari di interessi di carattere generale. Un ordine alla publica utilitas, se essa e configurabile, in senso ampio, cioe da comprendere ogni utilizzazione, non solo in vista di una specifica necessita, ma per il conseguimento di uno specifico vantaggio, sia anche a titolo di mera comodita, deve pur sempre rendere possibile la realizzazione di un fine di pubblico interesse. Tale connotazione finalistica si risolve, in definitiva, nella generalita di un uso indiscriminato da parte dei singoli e presuppone la oggettiva idoneita del bene privato al soddisfacimento di una esigenza comune ad una collettivita indeterminata di cittadini. Al contrario, siffatti elementi distintivi non ricorrono quando l'uso e esercitato per esigenze connesse alla privata utilizzazione dei singoli utenti ovvero per una specifica utilita prediale, e quindi soltanto dalle persone che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato- in tali casi, pertanto, non si verifica quella eccezionale ed eventuale convergenza, pur cosi frequente nel campo del diritto pubblico, dell'interesse individuale con quello generale, ma si ravvisa solo una posizione individuale e privatistica di determinati soggetti, assolutamente inidonea, come tale, ad integrare la esistenza di un diritto reale pubblico di godimento. (Conf. 2550-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)