Sez. 1, Sentenza n. 2585 del 06/06/1986 Cc. (dep. 16/09/1986) Rv. 173753 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO - ALTERAZIONE - DELITTO IMPUGNABILE - FONDAMENTO.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO - ALTERAZIONE - DELITTO IMPUGNABILE - FONDAMENTO.*
L'alterazione delle bolle di accompagnamento, emesse successivamente alla data dell'1 gennaio 1983, costituisce il delitto previsto dall'art. 4 n. 1 delle legge n. 516 del 1982, posto che la registrazione e la emissione di una fattura, riproducente le quantità di beni, risultanti dalla bolla alterata, finalizzate all'evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, costituisce un uso giuridicamente rilevante, perché mira a creare una perfetta, anche se apparente corrispondenza tra i due documenti, volta a mascherare la realtà effettuale. (V mass n 172112).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)