Sez. 5, Sentenza n. 9697 del 10/05/2005 (Rv. 580871 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Raggiungimento dello scopo di atti invalidi - Principio generale applicabile anche agli atti di imposizione tributaria - Conseguenze - Invalidità riguardante l'autore dell'avviso di accertamento - Proposizione del ricorso nei confronti dell'autore effettivo dell'atto - Sanatoria.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
La sanatoria per il raggiungimento dello scopo di atti invalidi è principio generale che, enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi e, quindi, anche agli atti amministrativi di imposizione tributaria. Il principio è applicabile anche ove la causa dell'invalidità riguardi l'autore dell'avviso di accertamento, con conseguente effetto di sanatoria della ipotizzata invalidità dell'avviso stesso, quando, prima ancora che si sia pronunciato il giudice tributario, il contribuente abbia mostrato, attraverso la proposizione del ricorso, di saper fornire la corretta interpretazione della struttura della dichiarazione provvedimentale e di saper identificare l'autore dell'atto (nella fattispecie, società concessionaria del servizio Tosap).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)