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Sez. 5, Sentenza n. 6347 del 10/03/2008 (Rv. 602237 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atto impositivo intestato a società incorporata - Notifica alla società incorporante - Causa di invalidità - Raggiungimento dello scopo - Sanatoria - Principio generale applicabile anche agli atti di imposizione tributaria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602237-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti invalidi, il principio generale enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi, dunque anche agli atti di imposizione tributaria e l'invalidità sanabile si estende anche ai vizi attinenti all'atto in senso stretto. (Principio affermato con riguardo ad avviso di accertamento e liquidazione d'imposta diretto ad una società estinta per incorporazione ma notificato al suo successore a titolo universale ex art. 2504 bis cod. civ., applicabile "ratione temporis" nel testo anteriore alla riforma del d.lgs. n. 6 del 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)