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Sez. L, Sentenza n. 11757 del 27/05/2011 (Rv. 617454 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Danni procurati a terzi nell'esecuzione dell'opera - Responsabilità del committente - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di infortunio sul lavoro.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617454-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto solidalmente responsabile il direttore dei lavori incaricato dal committente per la sorveglianza in relazione ad un infortunio sul lavoro conseguente all'omesso allestimento di protezioni lungo la parete di uno scavo, nonostante che questi non avesse alcuna ingerenza nell'approntamento delle opere cautelari di prevenzione e fosse stato assolto in sede penale per non aver commesso il fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)