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Sez. L, Sentenza n. 6193 del 22/06/1998 (Rv. 516661 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Condotta in oggettivo contrasto con regole di tutela dell'attività sindacale o del diritto di sciopero - Elemento soggettivo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516661-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Quando il datore di lavoro ponga in essere comportamenti in contrasto con regole destinate a tutelare in via immediata e diretta lo svolgimento dell'attività sindacale e / o l'esercizio del diritto di sciopero, l'antisindacalità della condotta è implicita né, al fine di integrarla, occorre uno specifico intento lesivo del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)