Sez. L, Sentenza n. 6193 del 22/06/1998 (Rv. 516661 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Condotta in oggettivo contrasto con regole di tutela dell'attività sindacale o del diritto di sciopero - Elemento soggettivo - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Quando il datore di lavoro ponga in essere comportamenti in contrasto con regole destinate a tutelare in via immediata e diretta lo svolgimento dell'attività sindacale e / o l'esercizio del diritto di sciopero, l'antisindacalità della condotta è implicita né, al fine di integrarla, occorre uno specifico intento lesivo del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)