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Sez. L, Sentenza n. 10215 del 04/05/2007 (Rv. 597248 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Estromissione - Presupposti - Consenso delle altre parti - Trasferimento situazione sostanziale - Necessità - Cessione di ramo d'azienda - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597248-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

L'estromissione di cui al terzo comma dell'art. 111 cod. proc. civ. è possibile, sempre che risulti agli atti il consenso delle altre parti in causa, solo quando il trasferimento del diritto controverso abbia ad oggetto l'intera situazione sostanziale, ciò che non si verifica nel caso di cessione d'azienda, in cui il cedente rimane obbligato in solido al cessionario verso i lavoratori. (Fattispecie relativa a istituto di credito, succeduto alla società già parte del giudizio di merito, che aveva poi ceduto il relativo ramo d'azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)