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Sez. 3, Sentenza n. 13021 del 02/10/2000 (Rv. 540673 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva e passiva all'impugnazione - Ammissibilità - Dante causa non estromesso e successore a titolo particolare - Litisconsorzio necessario - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540673-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Dal che consegue che nel giudizio di impugnazione contro la sentenza il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere pertanto ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in mancanza, rilevarsi, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)