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Sez. 6, Sentenza n. 28355 del 04/05/2004 Ud. (dep. 23/06/2004) Rv. 229590 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - IN GENERE | Revoca della richiesta di giudizio abbreviato - Carattere transitorio ed eccezionale - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229590-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - IN GENERE

La facoltà riconosciuta all'imputato dalla norma transitoria di cui al primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 341 del 2000, di revocare la richiesta di giudizio abbreviato ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che, anche a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del rito abbreviato, in base alle quali il giudice ne è investito per effetto della sola volontà della parte, la richiesta di procedere con rito abbreviato, una volta formulata, non è revocabile. (Fattispecie nella quale l'imputato, dopo l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato come disciplinato nel 1995, aveva chiesto nel giudizio di rinvio di procedere con rito ordinario, sulla scorta di argomenti tratti dalla nuova regolamentazione medio tempore intervenuta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)