Sez. 1, Sentenza n. 15151 del 22/03/2002 Cc. (dep. 22/04/2002) Rv. 221866 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Revoca della richiesta di giudizio abbreviato - Carattere transitorio ed eccezionale - Possibilità di revocare la revoca - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La facoltà, riconosciuta all'imputato dalla norma transitoria di cui al primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 341 del 2000, di revocare la richiesta di giudizio abbreviato ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti, sicché una volta esercitata nei termini previsti il giudizio deve necessariamente svolgersi con le forme del rito ordinario, non essendo ammissibile la richiesta di porre nel nulla una precedente revoca ritualmente formulata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 8 CORTE COST., Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)