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Sez. 2, Sentenza n. 849 del 03/05/1967 (Rv. 326989 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE.*
Stato
decisa il 1967-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326989-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE.*

I poteri dell'amministratore, nella rappresentanza attiva del condominio, sono soggetti ai limiti indicati nell'art. 1130 cod.civ. per quanto riguarda la legittimazione passiva, peraltro, i suoi poteri non incontrano questi limiti (art. 1131, comma secondo, cod.civ.), ne possono ritenersi infirmati dall'inosservanza dell'Obbligo, impostogli dall'art. 1131, comma terzo, cod.civ., di informare senza indugio l'assemblea delle domande giudiziali riguardanti materie in ordine alle quali egli non ha poteri di disposizione, perche, come si evince dall'ultimo comma dello stesso articolo, tale Obbligo inerisce ai rapporti interni del condominio e non puo riflettersi sulla rappresentanza in giudizio dello stesso, che riveste carattere esterno. (Cfr. 2629-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)