Sez. 2, Sentenza n. 3403 del 23/05/1981 (Rv. 413989 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - LIMITAZIONI RELATIVE ALLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ATTIVA - INSUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - LIMITAZIONI RELATIVE ALLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ATTIVA - INSUSSISTENZA.*
Ai sensi dell'art 1131 cod civ, la legittimazione processuale passiva dell'amministratore del condominio non e soggetta alle stesse limitazioni concernenti la legittimazione processuale attiva - la quale e circoscritta entro lo stesso ambito delle attribuzioni sostanziali previste dall'art 1130 cod civ (o dei maggiori poteri conferiti dal regolamento o dall'assemblea condominiale) - ma sussiste in ordine ad ogni Azione, anche di carattere reale, concernente le parti comuni dell'edificio. Qualora detta Azione, pur riguardando un interesse comune ai proprietari dell'edificio, abbia un contenuto che esorbiti dalle attribuzioni conferite allo amministratore, questi e tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini, ma la violazione di tale adempimento non fa venir meno la legittimazione passiva dell'amministratore medesimo, trattandosi di un Obbligo che inerisce ai rapporti interni del condominio e che non puo riflettersi sulla rappresentanza in giudizio di esso, la quale riveste carattere esterno. (V 849/67, mass n 326989; (V 2629/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)