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Sez. 3, Sentenza n. 87 del 11/01/1974 (Rv. 367624 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367624-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'ammissione delle prove e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui pronuncia si sottrae a censura in Sede di legittimita se sorretta da congrua ed adeguata motivazione dalla quale emergano le ragioni per le quali il giudice stesso ritenga inutile l'esperimento di quei mezzi istruttori perche irrilevanti ai fini della decisione. (Conf 3881'68, mass n 337356).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)